Art. 576. 
 
  Ove si manifesti un incendio in  sotterraneo,  gli  operai  che  lo
constatino e tutti coloro che sono nelle vicinanze devono intervenire
per  la  estinzione  con  i  mezzi  a  disposizione  e,  in  caso  di
impossibilita', devono subito avvertire il sorvegliante piu' vicino. 
  Il sorvegliante adotta i  provvedimenti  del  caso  ricorrendo,  se
necessario, alla squadra di pronto  intervento  antincendio,  dandone
immediata comunicazione alla direzione. 
  In attesa dell'arrivo del sorvegliante, qualora, si verifichi forte
sviluppo di gas e di fumo, gli operai  insufficientemente  attrezzati
devono portarsi subito a monte dell'incendio, rispetto al circuito di
ventilazione, e porre  un  segnale  di  interdizione  di  accesso  al
cantiere. 
  Di ogni  manifestazione  di  incendio  deve  essere  comunque  data
comunicazione al sorvegliante.