Art. 576. Ove si manifesti un incendio in sotterraneo, gli operai che lo constatino e tutti coloro che sono nelle vicinanze devono intervenire per la estinzione con i mezzi a disposizione e, in caso di impossibilita', devono subito avvertire il sorvegliante piu' vicino. Il sorvegliante adotta i provvedimenti del caso ricorrendo, se necessario, alla squadra di pronto intervento antincendio, dandone immediata comunicazione alla direzione. In attesa dell'arrivo del sorvegliante, qualora, si verifichi forte sviluppo di gas e di fumo, gli operai insufficientemente attrezzati devono portarsi subito a monte dell'incendio, rispetto al circuito di ventilazione, e porre un segnale di interdizione di accesso al cantiere. Di ogni manifestazione di incendio deve essere comunque data comunicazione al sorvegliante.