Art. 577. 
 
  Il personale non  necessario  alla  lotta  contro  l'incendio  deve
essere subito allontanato dai cantieri minacciati  dal  fuoco  o  dai
fumi di incendio e le corrispondenti vie  di  accesso  devono  essere
sbarrate.  I   cantieri   possono   essere   rioccupati   solo   dopo
autorizzazione del direttore.