(CODICE CIVILE-art. 2249)
                             Art. 2249. 
 
                         (Tipi di societa'). 
 
  Le societa' che hanno per  oggetto  l'esercizio  di  una  attivita'
commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi
III e seguenti di questo titolo. 
 
  Le societa' che hanno per  oggetto  l'esercizio  di  una  attivita'
diversa sono regolate dalle disposizioni sulla societa'  semplice,  a
meno che i soci abbiano voluto costituire  la  societa'  secondo  uno
degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. 
 
  Sono salve le disposizioni riguardanti le  societa'  cooperative  e
quelle delle  leggi  speciali  che  per  l'esercizio  di  particolari
categorie  d'imprese  prescrivono  la  costituzione  della   societa'
secondo un determinato tipo.