(CODICE CIVILE-art. 2250)
                             Art. 2250. 
 
          (Indicazione negli atti e nella corrispondenza). 
 
  Negli  atti  e  nella  corrispondenza   delle   societa'   soggette
all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono  essere
indicati la sede  della  societa'  e  l'ufficio  del  registro  delle
imprese presso il quale questa e' iscritta. 
 
  Il capitale delle societa' per azioni, in accomandita per azioni  e
a  responsabilita'  limitata  deve  essere   negli   atti   e   nella
corrispondenza indicato secondo la  somma  effettivamente  versata  e
quale risulta esistente dall'ultimo bilancio. 
 
  Dopo lo scioglimento delle societa' previste dal primo  comma  deve
essere espressamente indicato negli atti e nella  corrispondenza  che
la societa' e' in liquidazione.