Art. 1363
                        Organo sovraordinato

1.  L'organo  sovraordinato  di  cui  all'articolo  1 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   24   novembre  1971,  n.  1199,  e'
rappresentato  dall'organo  gerarchicamente superiore a quello che ha
emesso il provvedimento.
2.  Avverso  le sanzioni disciplinari di corpo non e' ammesso ricorso
giurisdizionale   o   ricorso   straordinario   al  Presidente  della
Repubblica  se  prima non e' stato esperito ricorso gerarchico o sono
trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
3.  E'  comunque  in  facolta'  del  militare  presentare, secondo le
modalita'  stabilite dal presente codice, istanze tendenti a ottenere
il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.