Art. 363. 
 
  Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro  dando
luogo alla formazione di  gas  o  miscele  esplosive  o  infiammabili
devono  essere  immagazzinati  e  conservati  in  luoghi   o   locali
sufficientemente distanziati ed adeguatamente isolati gli  uni  dagli
altri.