Art. 364.
I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o
infiammabili, tanto se predisposti in applicazione dell'art. 354,
quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione o di
lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere provvisti di valvole di esplosione, collocate
all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle
persone in caso di funzionamento;
b) avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il
relativo complesso collegato elettricamente a terra;
c) essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la
separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
d) avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri
non possono essere causa di pericolo.