Art. 364. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione dell'art. 354, quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti: a) essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso di funzionamento; b) avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso collegato elettricamente a terra; c) essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili; d) avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono essere causa di pericolo.