Art. 364. 
 
  I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi  o
infiammabili, tanto se predisposti  in  applicazione  dell'art.  354,
quanto se costituenti elementi degli  impianti  di  produzione  o  di
lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti: 
    a)  essere  provvisti  di  valvole   di   esplosione,   collocate
all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare  danno  alle
persone in caso di funzionamento; 
    b) avere tutte le parti  metalliche  collegate  fra  loro  ed  il
relativo complesso collegato elettricamente a terra; 
    c) essere provvisti,  in  quanto  necessario,  di  mezzi  per  la
separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili; 
    d) avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori  e  le  polveri
non possono essere causa di pericolo.