Art. 578. 
 
    Durante le operazioni per la estinzione di un incendio devono 
  essere costantemente controllati i tenori di ossido di carbonio, di
  anidride solforosa e di altri gas tossici e nocivi  sviluppati.  Il
  personale deve fare uso delle  maschere  o  degli  altri  mezzi  di
  protezione. 
    Il controllo deve essere effettuato tanto sulle vie di entrata 
  d'aria che sui riflussi  normali,  avuto  riguardo  alle  possibili
  inversioni della ventilazione.