Art. 1369 
    Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo 
 
1. I militari possono chiedere la cessazione di  ogni  effetto  delle
sanzioni  trascritte  nella   documentazione   personale.   L'istanza
relativa puo' essere presentata,  per  via  gerarchica,  al  Ministro
della difesa dopo almeno  due  anni  di  servizio  dalla  data  della
comunicazione della punizione, se il militare non  ha  riportato,  in
tale periodo, sanzioni disciplinari. 
2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza
tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti
i precedenti di servizio del richiedente. 
3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative  alla
sanzione inflitta  sono  eliminate  dalla  documentazione  personale,
esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.