Art. 366. 
 
  Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti  corrosivi  o
aventi temperature dannose devono effettuarsi  con  mezzi  o  sistemi
tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto. 
  Quando  esigenze  tecniche  o  di  lavorazione  non  consentano  la
attuazione della norma di cui  al  comma  precedente,  devono  essere
messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di  protezione,
in conformita' a quanto e' stabilito nel Titolo X.