Art. 579. La costruzione di sbarramenti per l'isolamento di incendi deve essere effettuata sotto la vigilanza di un sorvegliante. Durante l'operazione di cui sopra devono tenersi pronti mezzi di protezione contro i gas. Per l'esecuzione dei suddetti lavori, nelle miniere di combustibili fossili, il personale impiegato deve essere munito di lampada di sicurezza. Si devono adottare precauzioni affinche' i gas eventualmente sviluppati non possano infiammarsi nel percorso della corrente d'aria.