Art. 579. 
 
  La costruzione di sbarramenti  per  l'isolamento  di  incendi  deve
essere effettuata sotto la vigilanza di un sorvegliante. 
  Durante l'operazione di cui sopra devono tenersi  pronti  mezzi  di
protezione contro i gas. 
  Per l'esecuzione dei suddetti lavori, nelle miniere di combustibili
fossili, il personale impiegato deve  essere  munito  di  lampada  di
sicurezza. 
  Si  devono  adottare  precauzioni  affinche'  i  gas  eventualmente
sviluppati  non  possano  infiammarsi  nel  percorso  della  corrente
d'aria.