Art. 580. 
 
  Se, a seguito di incendio, o di fuochi, una zona della miniera  sia
stata segregata, la tenuta della  chiusura  e  la  temperatura  degli
sbarramenti devono essere controllate almeno una volta al  giorno  da
appositi incaricati  anche  quando  non  si  esplica,  attivita'  nel
sotterraneo. 
  Si devono inoltre prelevare e analizzare i campioni  dell'atmosfera
dei  cantieri  isolati,  finche'  non  sia   accertata   l'estinzione
dell'incendio o del fuoco. All'uopo  gli  sbarramenti  devono  essere
provvisti di tubi passanti. 
    Le relative osservazioni sono registrate.