Art. 580. Se, a seguito di incendio, o di fuochi, una zona della miniera sia stata segregata, la tenuta della chiusura e la temperatura degli sbarramenti devono essere controllate almeno una volta al giorno da appositi incaricati anche quando non si esplica, attivita' nel sotterraneo. Si devono inoltre prelevare e analizzare i campioni dell'atmosfera dei cantieri isolati, finche' non sia accertata l'estinzione dell'incendio o del fuoco. All'uopo gli sbarramenti devono essere provvisti di tubi passanti. Le relative osservazioni sono registrate.