Art. 582. 
 
  L'apertura degli sbarramenti puo' avere luogo soltanto con ordine 
  della direzione sotto la continua sorveglianza di un capo servizio. 
Quando si precede all'apertura devono essere disponibili presso lo 
sbarramento, materiali occorrenti per una eventuale nuova chiusura. 
  Nel caso di incendi  che  interessino  vaste  zone  della  miniera,
l'apertura degli sbarramenti e le operazioni di  ripresa  delle  zone
segregate   possono   effettuarsi   soltanto   dopo    autorizzazione
dell'ingegnere capo, su istanza del  direttore,  nella  quale  devono
essere indicati i  mezzi  impiegati,  le  modalita'  operative  e  le
cautele previste.