Art. 583. 
 
  Nei cantieri ove si sia verificato un incendio e' fatto obbligo  di
stabilire la ventilazione in modo tale che, a sbarramenti  rimossi  e
sino a  che  non  sia  scomparso  ogni  segno  di  possibile  ripresa
dell'incendio, l'aria di riflusso non passi  attraverso  cantieri  in
attivita' o vie aperte al transito.