Art. 584. Nelle miniere di combustibili fossili, ancorche' non grisutose, quando si eseguano lavori nelle vicinanze di fuochi o cantieri incendiati, o si proceda all'ispezione ed all'apertura di sbarramenti, oppure si accede a cantieri precedentemente isolati, devono adoperarsi per l'illuminazione soltanto lampade di sicurezza. Il capo della squadra al lavoro deve essere inoltre munito di indicatori idonei a lettura diretta per ossido di carbonio, grisu' o altri gas nocivi, ed il personale addetto deve essere munito delle corrispondenti maschere ed altri mezzi di protezione. Nelle miniere dove si sviluppa grisu' devono essere adottate le misure necessarie affinche' accumuli di tale gas non vengano a contatto con gli sbarramenti.