Art. 584. 
 
  Nelle miniere di combustibili  fossili,  ancorche'  non  grisutose,
quando si eseguano  lavori  nelle  vicinanze  di  fuochi  o  cantieri
incendiati,  o  si   proceda   all'ispezione   ed   all'apertura   di
sbarramenti, oppure si accede  a  cantieri  precedentemente  isolati,
devono adoperarsi per l'illuminazione soltanto lampade di sicurezza. 
  Il capo della squadra al  lavoro  deve  essere  inoltre  munito  di
indicatori idonei a lettura diretta per ossido di carbonio, grisu'  o
altri gas nocivi, ed il personale addetto deve  essere  munito  delle
corrispondenti maschere ed altri mezzi di protezione. 
  Nelle miniere dove si sviluppa grisu'  devono  essere  adottate  le
misure necessarie affinche'  accumuli  di  tale  gas  non  vengano  a
contatto con gli sbarramenti.