(CODICE CIVILE-art. 2253)
                             Art. 2253. 
 
                           (Conferimenti). 
 
  Il socio e' obbligato a eseguire  i  conferimenti  determinati  nel
contratto sociale. 
 
  Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano
obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto e' necessario
per il conseguimento dell'oggetto sociale.