(CODICE CIVILE-art. 2255)
                             Art. 2255. 
 
                     (Conferimento di crediti). 
 
  Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza  del
debitore,  nei  limiti  indicati  dall'art.  1267  per  il  caso   di
assunzione convenzionale della garanzia.