(CODICE CIVILE-art. 2256)
                             Art. 2256. 
 
                (Uso illegittimo delle cose sociali). 
 
  Il socio non puo' servirsi, senza il  consenso  degli  altri  soci,
delle cose appartenenti al patrimonio sociale  per  fini  estranei  a
quelli della societa'.