(CODICE CIVILE-art. 2257)
                             Art. 2257. 
 
                   (Amministrazione disgiuntiva). 
 
  Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa'  spetta
a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. 
 
  Se l'amministrazione spetta disgiuntamente  a  piu'  soci,  ciascun
socio amministratore ha diritto  di  opporsi  all'operazione  che  un
altro voglia compiere, prima che sia compiuta. 
 
  La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita  a
ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.