(CODICE CIVILE-art. 2259)
                             Art. 2259. 
 
              (Revoca della facolta' di amministrare). 
 
  La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non
ha effetto se non ricorre una giusta causa. 
 
  L'amministratore nominato con atto separato e'  revocabile  secondo
le norme sul mandato. 
 
  La revoca per  giusta  causa  puo'  in  ogni  caso  essere  chiesta
giudizialmente da ciascun socio.