(CODICE CIVILE-art. 2260)
                             Art. 2260. 
 
             (Diritti e obblighi degli amministratori). 
 
  I diritti e gli obblighi degli amministratori sono  regolati  dalle
norme sul mandato. 
 
  Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa'
per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla  legge  e  dal
contratto sociale. Tuttavia  la  responsabilita'  non  si  estende  a
quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.