(CODICE CIVILE-art. 2261)
                             Art. 2261. 
 
                        (Controllo dei soci). 
 
  I soci che non partecipano  all'amministrazione  hanno  diritto  di
avere dagli amministratori notizia  dello  svolgimento  degli  affari
sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e  di
ottenere il rendiconto quando gli affari per  cui  fu  costituita  la
societa' sono stati compiuti. 
 
  Se il compimento degli affari sociali dura oltre un  anno,  i  soci
hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al  termine
di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.