(CODICE CIVILE-art. 2264)
                             Art. 2264. 
 
(Partecipazione   ai   guadagni   e   alle   perdite   rimessa   alla
                    determinazione di un terzo). 
 
  La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle
perdite puo' essere rimessa ad un terzo. 
 
  La determinazione del terzo puo' essere impugnata soltanto nei casi
previsti dall'art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno  in  cui
il socio, che pretende di esserne leso, ne  ha  avuto  comunicazione.
L'impugnazione  non  puo'  essere   proposta   dal   socio   che   ha
volontariamente eseguito la determinazione del terzo.