Art. 145 
          Autorizzazione della spesa per lavori in economia 
 
  1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1,  nell'ambito
delle somme a disposizione  dei  quadri  economici  degli  interventi
compresi nel programma l'autorizzazione e' direttamente concessa  dal
responsabile del procedimento. 
  2. Nel  caso  di  esigenze  impreviste,  non  dovute  ad  errori  o
omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi  per  i
quali non e' stato disposto un accantonamento per lavori in economia,
questi possono  essere  autorizzati  dalla  stazione  appaltante,  su
proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in  precedenza
specificati,  attingendo  dagli  accantonamenti  per   imprevisti   o
utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.