Art. 147 
               Provvedimenti in casi di somma urgenza 
 
  1. In  circostanze  di  somma  urgenza  che  non  consentono  alcun
indugio, il soggetto  fra  il  responsabile  del  procedimento  e  il
tecnico   che   si   reca   prima   sul   luogo,    puo'    disporre,
contemporaneamente alla redazione del  verbale  di  cui  all'articolo
146, la immediata esecuzione dei lavori entro il  limite  di  200.000
Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere  lo  stato  di
pregiudizio alla pubblica incolumita'. 
  2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in
forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile  del
procedimento o dal tecnico da questi incaricato. 
  3. Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente
con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il
metodo previsto all'articolo 136, comma 5. 
  4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila
entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori  una  perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale  di
somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede  alla  copertura
della spesa e alla approvazione dei lavori. 
  5. Qualora un'opera o un lavoro  intrapreso  per  motivi  di  somma
urgenza  non  riporti  l'approvazione  del  competente  organo  della
stazione  appaltante,  si  procede  alla  liquidazione  delle   spese
relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.