Articolo 206 
                      Delegazione di pagamento 
 
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei  mutui
e dei prestiti gli enti  locali  possono  rilasciare  delegazione  di
pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi  tre  titoli  del
bilancio annuale. Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai
primi due titoli dell'entrata. 
 
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e'  notificato  al
tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.