Articolo 206
Delegazione di pagamento
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui
e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di
pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del
bilancio annuale. Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai
primi due titoli dell'entrata.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al
tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.