Art. 58. Autorizzazione 1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attivita' di riassicurazione e' autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59. 2. L'autorizzazione e' rilasciata per uno o piu' dei rami vita o per uno o piu' dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o piu' dei rami vita e danni. 3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, nonche' per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.