Art. 59. 
 
                        Requisiti e procedura 
 
  1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58  quando
ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) sia adottata la forma di societa'  per  azioni  costituita  ai
sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di societa'  europea  ai
sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo  statuto  della
Societa' europea; 
    b)  la   direzione   generale   e   amministrativa   dell'impresa
richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; 
    c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore
al minimo determinato  in  via  generale,  con  regolamento  adottato
dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque  milioni  ed  euro  un
milione e cinquecentomila sulla  base  dei  rami  esercitati,  e  sia
costituito esclusivamente da conferimenti in denaro; 
    d) venga  presentato,  unitamente  all'atto  costitutivo  e  allo
statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura
organizzativa e gestionale, accompagnato  da  una  relazione  tecnica
sottoscritta  da  un  attuario   iscritto   all'albo   professionale,
contenente l'esposizione dei criteri in base ai  quali  il  programma
stesso e'  stato  redatto  e  sono  state  effettuate  le  previsioni
relative ai ricavi ed ai costi; 
    e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in  possesso  dei
requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 77 e  sussistano  i
presupposti   per   il    rilascio    dell'autorizzazione    prevista
dall'articolo 68; 
    f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo siano in  possesso  dei  requisiti  di  professionalita',
onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76; 
    g) non sussistano tra  l'impresa  o  i  soggetti  del  gruppo  di
appartenenza  e  altri  soggetti,  stretti  legami   che   ostacolino
l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  2.  L'ISVAP  nega  l'autorizzazione  quando  dalla  verifica  delle
condizioni indicate nel comma 1  non  risulti  garantita  la  sana  e
prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura  e
all'andamento  dei   mercati   interessati.   Il   provvedimento   e'
specificatamente  e   adeguatamente   motivato   ed   e'   comunicato
all'impresa interessata  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione
della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti. 
  3. Non si puo' dare corso  al  procedimento  per  l'iscrizione  nel
registro  delle  imprese  se  non  consti  l'autorizzazione  di   cui
all'articolo 58. 
  4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese,
iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese  di  riassicurazione
autorizzate in Italia  e  ne  da'  pronta  comunicazione  all'impresa
interessata. Le imprese indicano negli atti  e  nella  corrispondenza
l'iscrizione all'albo. 
  5.  L'ISVAP   determina,   con   regolamento,   la   procedura   di
autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo. 
 
          Note all'art. 59: 
              - L'art. 2325 del codice civile e' il seguente: 
              «Art.  2325  (Responsabilita).  -  Nella  societa'  per
          azioni per le obbligazioni  sociali  risponde  soltanto  la
          societa' con il suo patrimonio. 
              In  caso  di  insolvenza   della   societa',   per   le
          obbligazioni sociali sorte nel periodo  in  cui  le  azioni
          sono appartenute  ad  una  sola  persona,  questa  risponde
          illimitatamente  quando  i  conferimenti  non  siano  stati
          effettuati secondo quanto previsto  dall'art.  2342  o  fin
          quando non sia  stata  attuata  la  pubblicita'  prescritta
          dall'art. 2362.». 
              - Il regolamento CE n. 2157/2001  dell'8  ottobre  2001
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   delle   Comunita'
          europee 10 novembre 2001, n. L 294)  concerne  lo  «Statuto
          della Societa' europea.».