Art. 59. Requisiti e procedura 1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Societa' europea; b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila sulla base dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro; d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso e' stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi; e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76; g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento e' specificatamente e adeguatamente motivato ed e' comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti. 3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58. 4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. 5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.
Note all'art. 59: - L'art. 2325 del codice civile e' il seguente: «Art. 2325 (Responsabilita). - Nella societa' per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicita' prescritta dall'art. 2362.». - Il regolamento CE n. 2157/2001 dell'8 ottobre 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 10 novembre 2001, n. L 294) concerne lo «Statuto della Societa' europea.».