Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali (art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005) 1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtu' delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti: a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi; b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.