Art. 215. 
Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza  comunitaria
                        nei settori speciali 
(art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento
                            CE 2083/2005) 
 
  1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che  non
sono esclusi in virtu' delle eccezioni di cui agli articoli  17,  18,
19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo  219
e il cui valore stimato al netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
(i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti: 
    a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di
servizi; 
    b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.