Art. 217. 
Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio  di  un'attivita'
di cui ai settori del Capo I  o  per  l'esercizio  di  una  di  dette
                     attivita' in un Paese terzo 
      (art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. La presente parte non si  applica  agli  appalti  che  gli  enti
aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro
attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 o per l'esercizio di tali
attivita' in un paese terzo, in circostanze  che  non  comportino  lo
sfruttamento  materiale  di  una  rete  o   di   un'area   geografica
all'interno della Comunita'. 
  2. Gli enti  aggiudicatori  comunicano  alla  Commissione,  su  sua
richiesta, qualsiasi attivita' che considerano esclusa in virtu'  del
comma 1.