Art. 217. Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attivita' di cui ai settori del Capo I o per l'esercizio di una di dette attivita' in un Paese terzo (art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995) 1. La presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 o per l'esercizio di tali attivita' in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunita'. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attivita' che considerano esclusa in virtu' del comma 1.