Art. 219. 
Procedura per stabilire se una determinata attivita' e'  direttamente
                      esposta alla concorrenza 
     (art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1.  Gli  appalti  destinati  a   permettere   la   prestazione   di
un'attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 non sono  soggetti  al
presente  codice  se,  nello  Stato  membro  in  cui  e'   esercitata
l'attivita', l'attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza  su
mercati liberamente accessibili. 
  2. Ai  fini  del  comma  1,  per  determinare  se  un'attivita'  e'
direttamente esposta alla concorrenza si ricorre a  criteri  conformi
alle disposizioni del Trattato in  materia  di  concorrenza  come  le
caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o
servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o  potenziale,
di piu' fornitori dei beni o servizi in questione. 
  3. Ai fini del comma  1,  un  mercato  e'  considerato  liberamente
accessibile  quando  sono  attuate  e  applicate   le   norme   della
legislazione comunitaria di cui all'allegato VII del presente codice. 
  4. Se non e' possibile presumere il libero accesso a un mercato  in
base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al  mercato  in
questione e' libero di fatto e di diritto. 
  5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi  2  e  3,  si
ritiene che il comma 1 sia applicabile  ad  una  data  attivita',  il
Ministro delle politiche comunitarie  di  concerto  con  il  Ministro
competente per settore ne da' notifica alla Commissione e le comunica
tutti i fatti rilevanti e in  particolare  ogni  legge,  regolamento,
disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformita' con
le condizioni di cui al comma 1, nonche' le eventuali  determinazioni
assunte al riguardo dalle  Autorita'  indipendenti  competenti  nella
attivita' di cui trattasi. 
  6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attivita'
di cui trattasi non sono piu'  soggetti  al  presente  codice  se  la
Commissione: 
    - ha adottato una decisione che stabilisca  l'applicabilita'  del
comma 1 in conformita' del comma 6  ed  entro  il  termine  previsto,
oppure; 
    - non ha adottato una decisione  sull'applicabilita'  entro  tale
termine. 
  7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato e' presunto in  base
al comma  3,  e  qualora  un'amministrazione  nazionale  indipendente
competente   nell'attivita'   di   cui   trattasi   abbia   stabilito
l'applicabilita' del comma 1, gli appalti destinati a  permettere  la
prestazione dell'attivita' di cui trattasi non sono piu' soggetti  al
presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilita'
del comma 1 con una decisione adottata in conformita' del comma  6  e
entro il termine previsto da detto comma. 
  8. Gli enti aggiudicatori  possono  chiedere  alla  Commissione  di
stabilire l'applicabilita' del comma 1 ad una determinata  attivita'.
In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato  membro
interessato. 
  9. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la  Commissione,
tenendo conto dei commi 2 e 3,  di  tutti  i  fatti  rilevanti  e  in
particolare di ogni legge, regolamento o disposizione  amministrativa
o accordo che riguardi la conformita' con le  condizioni  di  cui  al
comma 1, ove necessario unitamente  alla  posizione  assunta  da  una
amministrazione nazionale indipendente competente  nell'attivita'  di
cui trattasi. 
  10. Se, scaduto il termine di cui al comma  6  della  direttiva  31
marzo 2004 n.  17,  la  Commissione  non  ha  adottato  la  decisione
sull'applicabilita' del comma 1  ad  una  determinata  attivita',  il
comma 1 e' ritenuto applicabile. 
  11. Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie,  adottato
a seguito di ogni decisione della Commissione, o del  silenzio  della
Commissione dopo il  decorso  del  termine  di  cui  al  comma  6,  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,  sono
indicate le attivita' che sono escluse dall'applicazione  del  codice
in virtu' delle deroghe di cui al presente articolo.