Art. 229 Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare 1. Gli spazi di competenza dell'Aeronautica militare sono i seguenti: a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari e militari aperti al traffico aereo civile, non compresi nella tabella B di cui al decreto legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635; b) rotte, corridoi e livelli necessari per il traffico aereo operativo-militare; c) zone riservate alle operazioni militari; d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo operativo militare. 2. Entro gli spazi aerei di cui al comma 1, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dall'Aeronautica militare, con gli opportuni coordinamenti e nel rispetto della normativa ICAO per quanto concerne il traffico aereo generale.
Note all'art. 229: - La tabella B di cui al decreto legge 24 ottobre 1979, n. 511 (Istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo), convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1979, n. 349, e' la seguente: «Tabella B
Bari Palese; Padova;
Catania Fontanarossa; Pantelleria;
Falconara; Rieti.
Napoli Capodichino;