Art. 229 
 
         Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare 
 
1. Gli spazi di competenza dell'Aeronautica militare sono i seguenti: 
a) zone di  aerodromo  e  di  avvicinamento  istituite  su  aeroporti
militari e militari aperti al traffico  aereo  civile,  non  compresi
nella tabella B di cui al decreto legge  24  ottobre  1979,  n.  511,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635; 
b)  rotte,  corridoi  e  livelli  necessari  per  il  traffico  aereo
operativo-militare; 
c) zone riservate alle operazioni militari; 
d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo  operativo
militare. 
2. Entro gli spazi aerei di cui al comma 1, i servizi  di  assistenza
al volo di competenza sono forniti dall'Aeronautica militare, con gli
opportuni coordinamenti e  nel  rispetto  della  normativa  ICAO  per
quanto concerne il traffico aereo generale. 
 
 
          Note all'art. 229: 
          - La tabella B di cui al decreto legge 24 ottobre 1979,  n.
          511 (Istituzione presso  il  Ministero  dei  trasporti  del
          commissariato per l'assistenza al  volo),  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  22  dicembre  1979,  n.   635,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24  dicembre  1979,
          n. 349, e' la seguente: 
          «Tabella B 

Bari Palese; Padova;
Catania Fontanarossa; Pantelleria;
Falconara; Rieti.
Napoli Capodichino;