Art. 230 
 
                         Accordi particolari 
 
  1.I servizi di assistenza al volo nelle  zone  di  aerodromo  e  di
avvicinamento sugli aeroporti militari, su quelli militari aperti  al
traffico aereo civile,  oppure  su  aeroporti  civili,  per  esigenze
operative di  difesa,  funzionali  o  di  sicurezza,  possono  essere
delegati per l'esercizio,  in  tutto  o  in  parte,  rispettivamente,
all'Ente nazionale di assistenza al volo e all'Aeronautica  militare,
previi accordi particolari tra il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti e  il  Ministero  della  difesa  che  definiscono,  tra
l'altro, anche le relative responsabilita'. 
  2.Ferme restando le proprie competenze concernenti la direzione dei
servizi, l'Aeronautica militare e l'Ente nazionale di  assistenza  al
volo  possono  chiedere  l'utilizzazione,  a  tempo  determinato,  di
personale, rispettivamente, civile  e  militare,  per  far  fronte  a
specifiche esigenze connesse con i servizi  di  assistenza  al  volo,
sulla base della disciplina contenuta in accordi particolari. 
  3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con quello delle infrastrutture  e
dei trasporti. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010,  n.
228 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.