Art. 232 Permeabilita' degli spazi 1. Gli spazi aerei contemplati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 e dagli articoli 229 e 230 possono essere utilizzati da tutto il traffico aereo, previo coordinamento tra gli enti operativi responsabili.
Note all'art. 232: - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 (Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1981, n. 233, e' il seguente: «Art. 3 (Spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale). - Gli spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono i seguenti: a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti civili; b) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari aperti al traffico aereo civile di cui alla tabella B della L. 22 dicembre 1979, n. 635; c) aerovie ed aree terminali di controllo; d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo generale. Entro gli spazi aerei di cui al precedente comma, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dalla Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con gli opportuni coordinamenti.».