Art. 232 
 
                      Permeabilita' degli spazi 
 
1. Gli spazi  aerei  contemplati  dall'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 e  dagli  articoli
229 e 230 possono essere  utilizzati  da  tutto  il  traffico  aereo,
previo coordinamento tra gli enti operativi responsabili. 
 
 
          Note all'art. 232: 
          - Il testo dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 (Uso dello spazio  aereo,
          in attuazione della delega prevista dalla legge  23  maggio
          1980, n. 242), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  26
          agosto 1981, n. 233, e' il seguente: 
          «Art. 3 (Spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di
          assistenza al volo per il traffico aereo generale).  -  Gli
          spazi  aerei  di  competenza   dell'Azienda   autonoma   di
          assistenza al volo per il traffico aereo  generale  sono  i
          seguenti: 
          a) zone  di  aerodromo  e  di  avvicinamento  istituite  su
          aeroporti civili; 
          b) zone  di  aerodromo  e  di  avvicinamento  istituite  su
          aeroporti militari aperti al traffico aereo civile  di  cui
          alla tabella B della L. 22 dicembre 1979, n. 635; 
          c) aerovie ed aree terminali di controllo; 
          d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico  aereo
          generale. 
          Entro gli spazi aerei di cui al precedente comma, i servizi
          di assistenza al volo  di  competenza  sono  forniti  dalla
          Azienda autonoma di assistenza  al  volo  per  il  traffico
          aereo generale, con gli opportuni coordinamenti.».