Art. 233 
 
                     Organismi di coordinamento 
 
  1.  L'individuazione,   la   composizione   e   le   modalita'   di
funzionamento degli organismi di coordinamento a carattere operativo,
sia a livello  centrale  che  periferico,  di  cui  all'articolo  87,
destinati, fra l'altro, a garantire  l'assolvimento  dei  compiti  di
istituto dell'Aeronautica militare e  la  permeabilita'  degli  spazi
aerei, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del
Ministro  della  difesa,  di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinate  altresi'
la  composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento  dell'organismo
centrale di coordinamento a carattere generale  che  deve  provvedere
alla elaborazione degli accordi  particolari  previsti  dall'articolo
230. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010,  n.
228 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 233: 
          - Il testo dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980,  n.  242
          (Delega al Governo per la ristrutturazione dei  servizi  di
          assistenza al volo), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 16 giugno 1980, n. 163, e' il seguente: 
          «Art. 3. - I decreti delegati di cui all'articolo 1 saranno
          emanati con l'osservanza dei seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
          a)  armonizzazione  dell'Azienda  di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo  1  con  l'azione   svolta   dall'Aeronautica
          militare,  in  base  alle  esigenze   rappresentate   dalla
          Direzione  generale  dell'aviazione  civile  ed  a   quelle
          derivanti dall'applicazione  dei  trattati  e  delle  norme
          internazionali,  con  l'attribuzione  al   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della  difesa  e
          dei  trasporti,  dei  poteri  di   coordinamento   per   la
          ripartizione dello  spazio  aereo  tra  le  esigenze  della
          difesa e quelle del traffico aereo generale; 
          b) mantenimento delle competenze dell'Aeronautica  militare
          in merito al servizio di  assistenza  al  volo  per  quanto
          concerne il  traffico  aereo  militare  che  non  segue  le
          procedure formulate dalla Organizzazione internazionale per
          l'aviazione civile (ICAO) ed  il  traffico  aereo  militare
          sugli aeroporti militari nonche', salvo accordi particolari
          tra i Ministeri dei trasporti e della difesa,  il  traffico
          aereo civile sugli aeroporti militari  aperti  al  traffico
          civile. Saranno al tal fine previsti appositi organismi  di
          coordinamento; 
          c) adeguamento degli organici degli ufficiali  in  servizio
          permanente  dell'Aeronautica  militare,  vigenti   all'atto
          dell'entrata in vigore della presente legge, per consentire
          il soddisfacimento delle esigenze nel settore di  cui  alla
          lettera b). Tenendo conto del ripianamento gia'  consentito
          dalle   vacanze   organiche   determinatesi   per   effetto
          dell'inquadramento del personale nei ruoli  transitori  del
          Commissariato per l'assistenza al  volo,  saranno  definiti
          ruoli, organici e tempi del suddetto  adeguamento,  nonche'
          tempi e modalita' dei relativi concorsi; 
          d)  articolazione  dell'Azienda  attraverso   la   graduale
          formazione   di   una    struttura    territorialmente    e
          funzionalmente decentrata con  la  previsione  di  adeguati
          strumenti di collegamento con gli  organi  periferici,  ivi
          compresi quelli dipendenti dal Ministero della difesa; 
          e) previsione di una dotazione patrimoniale  e  finanziaria
          del servizio idonea ad assicurare un'autonomia operativa  e
          di gestione, anche in deroga  alle  disposizioni  contenute
          nella  normativa  sulla  contabilita'  di  Stato,   nonche'
          trasferimento di materiali e impianti dal  Ministero  della
          difesa e dal Commissariato per l'assistenza al volo  civile
          contemporaneamente    al    graduale    passaggio     delle
          attribuzioni; 
          f) disciplina dello stato  giuridico  del  personale  sulla
          base della natura giuridica dell'Azienda da  costituire  ai
          sensi  del  primo  comma  dell'articolo  1,  salvaguardando
          altresi' alle donne e  a  coloro  che  non  hanno  prestato
          servizio militare il diritto di accesso; 
          g) definizione della pianta organica e dei  relativi  ruoli
          del personale occorrente ad  assolvere  i  compiti  di  cui
          all'articolo 2; 
          h) inserimento negli organici  dell'Azienda  del  personale
          inquadrato  nei  ruoli  transitori  del  Commissariato  per
          l'assistenza al volo, nonche' a domanda, di quello messo  a
          disposizione   del   Commissariato    stesso    ai    sensi
          dell'articolo 3 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 ,
          come risulta modificato dalla legge 22  dicembre  1979,  n.
          635, di conversione del decreto stesso; 
          i)  inquadramento  a  domanda   nei   ruoli   direttivi   e
          dirigenziali, in sede di  prima  applicazione,  nei  limiti
          delle disponibilita' organiche,  fatte  salve  le  esigenze
          organiche e di servizio  dell'Aeronautica  militare  e  nel
          rispetto  delle  norme  previste  per  la  cessazione   dal
          servizio a domanda, degli ufficiali  superiori  e  generali
          dell'Aeronautica militare, in servizio e non,  in  possesso
          di specifica esperienza nel campo dell'assistenza al  volo.
          Negli stessi ruoli potranno essere  trasferiti  a  domanda,
          nei limiti delle  disponibilita'  organiche,  dirigenti  di
          altre amministrazioni  dello  Stato  che  abbiano  maturato
          esperienze di servizio nel settore, nonche' dirigenti delle
          amministrazioni   medesime   da   destinare   a    mansioni
          amministrative; 
          l) determinazione delle quote riservate nei  ruoli  di  cui
          alla lettera  g),  in  sede  di  prima  applicazione  della
          presente  legge  e  in   via   definitiva,   al   personale
          dell'Aeronautica  militare  stabilendone  i  requisiti   di
          specializzazione, di grado e di anzianita'; 
          m) disciplina delle forme dei controlli interni ed  esterni
          sull'attivita' dell'Azienda; 
          n) previsione della facolta' di dare  in  concessione  agli
          enti  gestori  di  aeroporti  minori  il   servizio   delle
          informazioni di volo (AFIS) previa verifica del possesso di
          idonee   attrezzature   tecniche   e    delle    necessarie
          abilitazioni da parte del personale da adibirvi; 
          o) previsione  di  una  ricognizione  delle  funzioni,  dei
          servizi  e  del   personale   trasferibili   a   scopo   di
          organicita', completezza ed efficienza ai sensi del  numero
          7) dell'articolo 2.».