Art. 233 Organismi di coordinamento 1. L'individuazione, la composizione e le modalita' di funzionamento degli organismi di coordinamento a carattere operativo, sia a livello centrale che periferico, di cui all'articolo 87, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilita' degli spazi aerei, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinate altresi' la composizione e le modalita' di funzionamento dell'organismo centrale di coordinamento a carattere generale che deve provvedere alla elaborazione degli accordi particolari previsti dall'articolo 230. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 233: - Il testo dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242 (Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1980, n. 163, e' il seguente: «Art. 3. - I decreti delegati di cui all'articolo 1 saranno emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione dell'Azienda di cui al primo comma dell'articolo 1 con l'azione svolta dall'Aeronautica militare, in base alle esigenze rappresentate dalla Direzione generale dell'aviazione civile ed a quelle derivanti dall'applicazione dei trattati e delle norme internazionali, con l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa e dei trasporti, dei poteri di coordinamento per la ripartizione dello spazio aereo tra le esigenze della difesa e quelle del traffico aereo generale; b) mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in merito al servizio di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dalla Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) ed il traffico aereo militare sugli aeroporti militari nonche', salvo accordi particolari tra i Ministeri dei trasporti e della difesa, il traffico aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile. Saranno al tal fine previsti appositi organismi di coordinamento; c) adeguamento degli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per consentire il soddisfacimento delle esigenze nel settore di cui alla lettera b). Tenendo conto del ripianamento gia' consentito dalle vacanze organiche determinatesi per effetto dell'inquadramento del personale nei ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo, saranno definiti ruoli, organici e tempi del suddetto adeguamento, nonche' tempi e modalita' dei relativi concorsi; d) articolazione dell'Azienda attraverso la graduale formazione di una struttura territorialmente e funzionalmente decentrata con la previsione di adeguati strumenti di collegamento con gli organi periferici, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero della difesa; e) previsione di una dotazione patrimoniale e finanziaria del servizio idonea ad assicurare un'autonomia operativa e di gestione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella normativa sulla contabilita' di Stato, nonche' trasferimento di materiali e impianti dal Ministero della difesa e dal Commissariato per l'assistenza al volo civile contemporaneamente al graduale passaggio delle attribuzioni; f) disciplina dello stato giuridico del personale sulla base della natura giuridica dell'Azienda da costituire ai sensi del primo comma dell'articolo 1, salvaguardando altresi' alle donne e a coloro che non hanno prestato servizio militare il diritto di accesso; g) definizione della pianta organica e dei relativi ruoli del personale occorrente ad assolvere i compiti di cui all'articolo 2; h) inserimento negli organici dell'Azienda del personale inquadrato nei ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo, nonche' a domanda, di quello messo a disposizione del Commissariato stesso ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 , come risulta modificato dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, di conversione del decreto stesso; i) inquadramento a domanda nei ruoli direttivi e dirigenziali, in sede di prima applicazione, nei limiti delle disponibilita' organiche, fatte salve le esigenze organiche e di servizio dell'Aeronautica militare e nel rispetto delle norme previste per la cessazione dal servizio a domanda, degli ufficiali superiori e generali dell'Aeronautica militare, in servizio e non, in possesso di specifica esperienza nel campo dell'assistenza al volo. Negli stessi ruoli potranno essere trasferiti a domanda, nei limiti delle disponibilita' organiche, dirigenti di altre amministrazioni dello Stato che abbiano maturato esperienze di servizio nel settore, nonche' dirigenti delle amministrazioni medesime da destinare a mansioni amministrative; l) determinazione delle quote riservate nei ruoli di cui alla lettera g), in sede di prima applicazione della presente legge e in via definitiva, al personale dell'Aeronautica militare stabilendone i requisiti di specializzazione, di grado e di anzianita'; m) disciplina delle forme dei controlli interni ed esterni sull'attivita' dell'Azienda; n) previsione della facolta' di dare in concessione agli enti gestori di aeroporti minori il servizio delle informazioni di volo (AFIS) previa verifica del possesso di idonee attrezzature tecniche e delle necessarie abilitazioni da parte del personale da adibirvi; o) previsione di una ricognizione delle funzioni, dei servizi e del personale trasferibili a scopo di organicita', completezza ed efficienza ai sensi del numero 7) dell'articolo 2.».