Art. 234 Membri militari del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo 1. Il Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica e il responsabile dell'ufficio dello Stato maggiore dell'Aeronautica competente in materia di servizi della navigazione aerea sono membri del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 234: - Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 (Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1981, n. 233, e' il seguente: «Art. 10 (Comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo). - Per l'espletamento dei poteri di coordinamento attribuiti al presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3, lettera a), della L. 23 maggio 1980, n. 242 , e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo. Sono membri del comitato: a) il direttore generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; b) il direttore generale della Direzione generale dell'aviazione civile; c) il sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica; d) l'ispettore delle telecomunicazioni ed assistenza al volo dell'Aeronautica militare; e) un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La presidenza del comitato e' assunta, per la durata di un anno, alternativamente, da uno dei membri appartenenti al Ministero dei trasporti ed al Ministero della difesa. La nomina del presidente e dei membri del comitato e' conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri possono essere assistiti da propri esperti senza diritto di voto.».