Art. 173 
 
                         Cottimo fiduciario 
 
             (art. 144, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. L'atto di cottimo deve indicare: 
    a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; 
    b) i prezzi unitari per i lavori  e  per  le  somministrazioni  a
misura e l'importo di quelle a corpo; 
    c) le condizioni di esecuzione; 
    d) il termine di ultimazione dei lavori; 
    e) le modalita' di pagamento; 
    f) le penalita' in caso di ritardo e il  diritto  della  stazione
appaltante di risolvere in  danno  il  contratto,  mediante  semplice
denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137
del codice; 
    g) le garanzie a carico dell'esecutore. 
    2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario  di  cui
all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del codice e'  soggetto  ad
avviso di post-informazione mediante pubblicazione  sul  profilo  del
committente. 
 
              Note all'art. 173 
              - Il testo dell'art. 137 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 137 (Inadempimento di contratti di cottimo) -  1.
          Per  i  contratti  relativi   a   cottimo,   in   caso   di
          inadempimento dell'appaltatore la risoluzione e' dichiarata
          per iscritto  dal  responsabile  del  procedimento,  previa
          ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e  le
          facolta' riservate dal contratto alla stazione appaltante.” 
              - Il testo dell'art. 125, comma 8, primo  periodo,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000  euro
          e fino  a  200.000  euro,  l'affidamento  mediante  cottimo
          fiduciario   avviene   nel   rispetto   dei   principi   di
          trasparenza,  rotazione,  parita'  di  trattamento,  previa
          consultazione di  almeno  cinque  operatori  economici,  se
          sussistono in  tale  numero  soggetti  idonei,  individuati
          sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
          operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.”