Art. 107 
 
 
    Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata 
 
  1. Presso il  Ministero  dell'interno  e'  istituito  il  Consiglio
generale per la lotta alla criminalita' organizzata,  presieduto  dal
Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta  direzione  e  del
coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio
e' composto: 
  a) dal Capo della  polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza; 
  b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
  c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; 
  d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna; 
  e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna; 
  f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia. 
  2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata
provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a: 
  a) definire e adeguare gli indirizzi per le  linee  di  prevenzione
anticrimine  e  per  le  attivita'  investigative,  determinando   la
ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di
attivita' e  tipologia  dei  fenomeni  criminali,  tenuto  conto  dei
servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo  luogo  a
quelli  a  carattere  interforze,  operanti  a  livello  centrale   e
territoriale; 
  b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti  al
funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per  razionalizzarne
l'impiego; 
  c) verificare periodicamente i risultati  conseguiti  in  relazione
agli obiettivi  strategici  delineati  e  alle  direttive  impartite,
proponendo,  ove  occorra,  l'adozione  dei  provvedimenti   atti   a
rimuovere carenze e disfunzioni  e  ad  accertare  responsabilita'  e
inadempienze; 
  d) concorrere a determinare le direttive per lo  svolgimento  delle
attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei  prefetti  dei
capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi. 
  3. Il Consiglio generale emana apposite  direttive  da  attuarsi  a
cura degli uffici  e  servizi  appartenenti  alle  singole  forze  di
polizia, nonche' della Direzione investigativa antimafia. 
  4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze
di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono  attribuite
le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria  del
Consiglio.