Art. 108 
 
 
                  Direzione investigativa antimafia 
 
  1.  E'  istituita,  nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza, una Direzione  investigativa  antimafia  (D.I.A.)  con  il
compito di assicurare lo  svolgimento,  in  forma  coordinata,  delle
attivita' di investigazione preventiva  attinenti  alla  criminalita'
organizzata, nonche' di effettuare indagini  di  polizia  giudiziaria
relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo  mafioso  o
comunque ricollegabili all'associazione medesima. 
  2. Formano oggetto delle  attivita'  di  investigazione  preventiva
della Direzione investigativa antimafia le connotazioni  strutturali,
le articolazioni e i collegamenti  interni  ed  internazionali  delle
organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita'  operative  di
dette organizzazioni, nonche'  ogni  altra  forma  di  manifestazione
delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il  fenomeno  delle
estorsioni. 
  3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei  suoi
compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e  le  strutture
delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico. 
  4. Tutti gli ufficiali ed agenti  di  polizia  giudiziaria  debbono
fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo  della
D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di  polizia  giudiziaria  dei  servizi
centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del  decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991,  n.  203,
devono  costantemente  informare  il  personale  investigativo  della
D.I.A., incaricato di effettuare indagini  collegate,  di  tutti  gli
elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in
possesso e sono tenuti a svolgere,  congiuntamente  con  il  predetto
personale,   gli   accertamenti   e   le   attivita'    investigative
eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e
interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri  e
del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio  1993,
e' assegnato alla D.I.A., nei  contingenti  e  con  i  criteri  e  le
modalita' determinati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con i Ministri della difesa e delle finanze. 
  5.  Al  Direttore  della  Direzione  Investigativa   Antimafia   e'
attribuita la responsabilita' generale delle attivita'  svolte  dalla
D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di
cui all'articolo 107, e  competono  i  provvedimenti  occorrenti  per
l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a  norma
del medesimo articolo 107. 
  6. Alla D.I.A. e' preposto un  direttore  tecnico-operativo  scelto
fra funzionari appartenenti ai ruoli  della  Polizia  di  Stato,  con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali  di  grado
non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri  e  del
Corpo della  guardia  di  finanza,  che  abbiano  maturato  specifica
esperienza nel settore della lotta alla criminalita' organizzata.  Il
direttore  della  D.I.A.  riferisce  al  Consiglio  generale  di  cui
all'articolo  107  sul  funzionamento  dei  servizi  posti  alle  sue
dipendenze e sui risultati conseguiti. 
  7. Con gli stessi criteri indicati al comma  6  e'  assegnato  alla
D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie. 
  8. La D.I.A. si avvale di personale  dei  ruoli  della  Polizia  di
Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di
finanza. 
  9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale  di  cui
all'articolo 107, determina  l'organizzazione  della  D.I.A.  secondo
moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione
e  alla  specificita'  degli  ordinamenti  delle  forze  di   polizia
interessate, fermo restando che  in  ogni  caso,  nella  prima  fase,
l'organizzazione e' articolata come segue: 
  a) reparto investigazioni preventive; 
  b) reparto investigazioni giudiziarie; 
  c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi. 
  10.  Alla  determinazione  del  numero  e  delle  competenze  delle
divisioni in cui si articolano  i  reparti  di  cui  al  comma  9  si
provvede con le  modalita'  e  procedure  indicate  nell'articolo  5,
settimo comma, della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  e  successive
modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalita' e procedure  si
provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e
alle divisioni, secondo principi di competenza  tecnico-professionale
e con l'obiettivo di realizzare  nei  confronti  dei  titolari  degli
uffici  predetti  di  pari  livello  una   sostanziale   parita'   ed
equiordinazione di funzioni, anche mediante il  ricorso  al  criterio
della rotazione degli incarichi. 
 
          Note all'art. 108: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12   del   citato
          decreto-legge  13  maggio  1991  n.  152,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203: 
              "Art. 12.  1.  Per  assicurare  il  collegamento  delle
          attivita' investigative relative a delitti di  criminalita'
          organizzata, le amministrazioni  interessate  provvedono  a
          costituire  servizi  centrali  e   interprovinciali   della
          Polizia di Stato, dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo
          della guardia di finanza. 
              2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i
          servizi previsti dal comma 1 possono essere  costituiti  in
          servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione
          dei servizi interforze provvede  con  decreto  il  Ministro
          dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
          giustizia, della difesa e  delle  finanze,  assicurando  la
          pari  valorizzazione  delle  forze  di   polizia   che   vi
          partecipano. 
              3. A fini informativi,  investigativi  e  operativi,  i
          servizi indicati nei commi 1 e 2 si  coordinano  fra  loro,
          nonche', se necessario, con gli altri organi o  servizi  di
          polizia giudiziaria previsti dalla legge e con  gli  organi
          di polizia esteri eventualmente interessati. 
              4.  Quando  procede   a   indagini   per   delitti   di
          criminalita' organizzata, il pubblico ministero  si  avvale
          di  regola,  congiuntamente,   dei   servizi   di   polizia
          giudiziaria  della  Polizia   di   Stato,   dell'Arma   dei
          carabinieri  e,  se  richiesto  dalla  specificita'   degli
          accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali,
          a norma dei commi 1  e  2,  e'  attribuito  il  compito  di
          svolgere indagini relative a tali delitti. 
              5.  Il  pubblico  ministero  impartisce  le   opportune
          direttive per  l'effettivo  coordinamento  investigativo  e
          operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria. 
              6. - 7. (omissis). 
              8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello
          provinciale,  nell'ambito  delle  potesta'  attribuite   al
          prefetto a norma  del  comma  6,  di  piani  coordinati  di
          controllo del territorio da attuarsi a cura dei  competenti
          uffici della Polizia di Stato  e  dei  comandi  provinciali
          dell'Arma dei carabinieri e della Guardia  di  finanza,  ai
          quali possono partecipare,  previa  richiesta  al  sindaco,
          contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 1°
          aprile 1981, n. 121: 
              "Art. 5. Organizzazione del dipartimento della pubblica
          sicurezza. 
              Il dipartimento della pubblica  sicurezza  si  articola
          nei seguenti uffici e direzioni centrali: 
              a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di
          cui all'art. 6; 
              b) ufficio centrale ispettivo; 
              c) direzione centrale della polizia criminale; 
              d) direzione centrale per gli affari generali; 
              e) direzione centrale della polizia di prevenzione; 
              f)  direzione  centrale  per   la   polizia   stradale,
          ferroviaria, di frontiera e postale; 
              g) direzione centrale del personale; 
              h) direzione centrale per gli istituti di istruzione; 
              i) direzione centrale dei servizi  tecnico-logistici  e
          della gestione patrimoniale; 
              l) direzione centrale per i servizi di ragioneria. 
              l-bis) Direzione generale di sanita', cui e'  preposto,
          il dirigente generale medico del  ruolo  professionale  dei
          sanitari della Polizia di Stato. 
              Al   dipartimento   e'   proposto   il    capo    della
          polizia-direttore  generale   della   pubblica   sicurezza,
          nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   su
          proposta del Ministro dell'interno. 
              Al capo della polizia-direttore generale della pubblica
          sicurezza   e'   attribuita   una    speciale    indennita'
          pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con  il  Ministro  del  tesoro.  Con  le  medesime
          modalita' si provvede per il Comandante generale  dell'Arma
          dei carabinieri, per il Comandante generale  della  Guardia
          di finanza, per il Direttore generale per gli  istituti  di
          prevenzione e di pena  e  per  il  Direttore  generale  per
          l'economia montana e per le foreste. 
              Al  dipartimento  sono  assegnati  due  vice  direttori
          generali, di cui  uno  per  l'espletamento  delle  funzioni
          vicarie e l'altro per l'attivita'  di  coordinamento  e  di
          pianificazione. 
              Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con
          funzioni vicarie e' prescelto tra  i  prefetti  provenienti
          dai ruoli della Polizia di Stato. 
              L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro
          o del direttore  generale,  ha  il  compito  di  verificare
          l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro  e
          del direttore generale;  riferire  sulla  attivita'  svolta
          dagli  uffici  ed  organi  periferici  dell'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza;  verificare  l'efficienza   dei
          servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile. 
              La determinazione del numero e delle  competenze  degli
          uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il
          Dipartimento   della   pubblica   sicurezza,   nonche'   la
          determinazione  delle  piante  organiche  e  dei  mezzi   a
          disposizione  sono  effettuate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. 
              Alla direzione degli uffici e delle direzioni  centrali
          sono preposti dirigenti generali. 
              Alla direzione centrale per  i  servizi  di  ragioneria
          puo' essere preposto un dirigente  generale  di  ragioneria
          dell'Amministrazione civile dell'interno.".