Art. 109 
 
 
                       Relazione al Parlamento 
 
  1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento
sull'attivita' svolta e  sui  risultati  conseguiti  dalla  Direzione
investigativa antimafia e presenta, unitamente con  la  relazione  di
cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un  rapporto
annuale sul fenomeno della criminalita' organizzata. 
 
          Note all'art. 109: 
              - Si riporta il testo dell'art. 113 della citata  legge
          1° aprile 1981, n. 121: 
              "Art. 113.Relazione del Ministro dell'interno. 
              Il  Ministro  dell'interno  presenta   annualmente   al
          Parlamento una  relazione  sull'attivita'  delle  forze  di
          polizia  e  sullo  stato  dell'ordine  e  della   sicurezza
          pubblica nel territorio nazionale.".