Art. 144. Gli uscieri nominati ai sensi del precedente articolo 143, prendono posto nel ruolo secondo la data di nomina e nell'ordine risultante dalla loro effettiva anzianita' di servizio come operai; a parita' di anzianita' di servizio, ha la precedenza il maggiore di eta'. Agli effetti della determinazione dello stipendio e' tenuto conto degli anni di servizio prestati nel Ministero con le mansioni di usciere.