Art. 144. 
 
 
  Gli uscieri nominati ai sensi del precedente articolo 143, prendono
posto nel ruolo secondo la data di nomina  e  nell'ordine  risultante
dalla loro effettiva anzianita' di servizio come operai; a parita' di
anzianita' di servizio, ha la precedenza il maggiore  di  eta'.  Agli
effetti della determinazione dello stipendio e'  tenuto  conto  degli
anni di servizio prestati nel Ministero con le mansioni di usciere.