Art. 101. 
 
  La riproduzione di informazioni e notizie e' lecita purche' non sia
effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in  materia
giornalistica e purche' se ne citi la fonte. 
 
  Sono considerati atti illeciti: 
  a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione,  dei
bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o
di  informazioni,  prima  che  siano  trascorse  sedici   ore   dalla
diramazione del bollettino  stesso  e,  comunque,  prima  della  loro
pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia  ricevuto
la facolta' da parte dell'agenzia. A tale fine, affinche' le  agenzie
suddette abbiano azione contro coloro che  li  abbiano  illecitamente
utilizzati,  occorre  che  i  bollettini  siano  muniti   dell'esatta
indicazione del giorno e dell'ora di diramazione; 
  b)  la  riproduzione  sistematica  di   informazioni   o   notizie,
pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di  giornali
o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.