Art. 102. 
 
  E' vietata come atto  di  concorrenza  sleale,  la  riproduzione  o
imitazione sopra altre opere della medesima  specie,  delle  testate,
degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri  di
stampa  e  di  ogni  altra  particolarita'  di  forma  o  di   colore
nell'aspetto   esterno   dell'opera   dell'ingegno,   quando    detta
riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o  di
autore.