Art. 152.
                               (Albo)

  Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituto in albo
dei dipendenti civili dello Stato, alla cui tenuta provvede l'ufficio
  di    segreteria    del    Consiglio   superiore   della   pubblica
  amministrazione.
All'atto dell'assunzione di ogni impiegato civile o salariato dello
Stato,  anche  da parte delle amministrazioni autonome, l'ufficio che
vi  provvede  deve  farne  segnalazione con la indicazione del titolo
dell'assunzione,   alla   segreteria  del  Consiglio  superiore  che,
provveduto   all'iscrizione   all'albo  del  dipendente  assunto,  ne
trasmette  il  numero  di  iscrizione  all'ufficio  predetto, dandone
contemporaneamente  comunicazione,  con  gli  estremi  del  titolo di
assunzione,  alla  Ragioneria  centrale  competente ed alla Corte dei
conti.
  Debbono  essere  altresi'  comunicati alla segreteria del Consiglio
superiore  i  nomi di tutti gli impiegati e salariati che cessano dal
servizio per qualunque causa.
  L'albo e' suddiviso in cinque quadri corrispondenti rispettivamente
alle carriere degli impiegati ed ai salariati dello Stato.
  Ciascun  quadro  si  suddivide  in  sezioni distinte per le diverse
amministrazioni   centrali  da  cui  gli  impiegati  ed  i  salariati
dipendono.
  In  ciascun  quadro  si inseriscono i numeri di iscrizione all'albo
progressivamente attribuiti ai dipendenti predetti.
  I   numeri  di  iscrizione,  gia'  appartenenti  agli  impiegati  o
salariati  cessati  dal  servizio,  devono essere attribuiti ai nuovi
assunti.
  Gli  atti concernenti la destinazione di servizio degli impiegati e
dei salariati previsti dai commi precedenti nonche' i relativi titoli
di  pagamento  degli assegni ad essi spettanti non possono aver corso
se  non  risulti  da  essi anche il numero di iscrizione all'albo dei
dipendenti predetti.
  Per   gli   impiegati  civili  ed  i  salariati  gia'  in  servizio
all'entrata  in  vigore  del  presente decreto gli uffici competenti,
anche  delle  amministrazioni  autonome,  faranno alla segreteria del
Consiglio  superiore  della  pubblica amministrazione le segnalazioni
previste  dai  commi  precedenti  entro  sei  mesi  dalla istituzione
dell'albo.
  Le  segnalazioni  predette  saranno fatte mediante elenchi distinti
per le carriere degli impiegati e per i salariati.
  Con  apposito  regolamento  saranno  emanate le norme eventualmente
necessarie per l'attuazione dell'albo.