Art. 67. Per ogni perforazione di cui agli articoli 60 e 61 e' tenuto un giornale di sonda nel quale sono annotati giornalmente il diametro del foro, gli avanzamenti conseguiti, la natura dei terreni attraversati, le tubazioni di rivestimento poste in opera, le chiusure d'acqua e ogni altra operazione eventualmente eseguita e le manifestazioni incontrate, ancle se trattasi di sostanze diverse da quelle per le quali e' eseguita la perforazione. Nel giornale di sonda deve essere registrato ogni incidente di perforazione occorso. I campioni delle rocce attraversate e delle sostanze minerali incontrate debbono essere conservati lino alla. fine della perforazione e non possono essere distrutti o dispersi prima di sei mesi dal termine della trivellazione senza autorizzazione del competente Ufficio minerario. Il giornale di sonda ed una parte di ciascun campione debbono, a richiesta, essere messi a disposizione del predetto Ufficio minerario.