Art. 67. 
 
  Per ogni perforazione di cui agli articoli 60 e  61  e'  tenuto  un
giornale di sonda nel quale sono annotati  giornalmente  il  diametro
del  foro,  gli  avanzamenti  conseguiti,  la  natura   dei   terreni
attraversati,  le  tubazioni  di  rivestimento  poste  in  opera,  le
chiusure d'acqua e ogni altra operazione eventualmente eseguita e  le
manifestazioni incontrate, ancle se trattasi di sostanze  diverse  da
quelle per le quali e' eseguita la perforazione. 
  Nel giornale di sonda deve  essere  registrato  ogni  incidente  di
perforazione occorso. 
  I campioni delle  rocce  attraversate  e  delle  sostanze  minerali
incontrate debbono essere conservati lino alla. 
  fine della perforazione e non possono essere distrutti  o  dispersi
prima  di  sei   mesi   dal   termine   della   trivellazione   senza
autorizzazione del competente Ufficio minerario. 
  Il giornale di sonda ed una parte di ciascun  campione  debbono,  a
richiesta,  essere  messi  a  disposizione   del   predetto   Ufficio
minerario.