Art. 90.

  L'onere  per  il trattamento economico di attivita' e di quiescenza
all'Ordinario   militare,   al   Vicario  generale  militare  e  agli
ispettori,  e'  a  carico  dell'Amministrazione  della  difesa; per i
cappellani   militari,   l'onere  per  il  trattamento  economico  di
attivita'  e'  a  carico  dell'Amministrazione  presso cui gli stessi
cappellani  sono  impiegati,  quello  di quiescenza e' a carico della
Amministrazione della difesa.