Art. 219. (Diritto al trattamento normale) Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all'art. 165 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, ha diritto alla pensione normale qualunque sia l'anzianita' di servizio maturata. Nei confronti del dipendente, che sia gia' titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i limiti di servizio di cui al quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituiti dal limite unico di servizio di anni quindici, sia agli effetti del collocamento a riposo d'ufficio sia agli effetti della liquidazione della pensione. Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente consegue il diritto alla pensione dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo. Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto matrimonio spetta, ai fini del compimento dell'anzianita' stabilita nel terzo comma, un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni. In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla pensione si acquista al compimento del decimo anno di servizio effettivo. Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto ad una indennita' per una volta tanto purche' abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.