Art. 219.
                  (Diritto al trattamento normale)

  Il  dipendente  collocato  a  riposo d'ufficio in base all'art. 165
dello  stato  giuridico  del  personale  della Azienda autonoma delle
ferrovie  dello  Stato,  di  cui  alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e
successive  modificazioni, ha diritto alla pensione normale qualunque
sia l'anzianita' di servizio maturata.
  Nei  confronti  del  dipendente,  che sia gia' titolare di pensione
ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i limiti
di  servizio  di  cui  al  quadro  9 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  1970,  n.  1077, sono sostituiti dal limite
unico di servizio di anni quindici, sia agli effetti del collocamento
a   riposo  d'ufficio  sia  agli  effetti  della  liquidazione  della
pensione.
  Nei  casi  di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente
consegue  il  diritto  alla pensione dopo aver maturato venti anni di
servizio effettivo.
  Alla   dipendente  dimissionaria  che  abbia  contratto  matrimonio
spetta,  ai  fini  del compimento dell'anzianita' stabilita nel terzo
comma,  un  aumento  del servizio effettivo fino al massimo di cinque
anni.
  In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla
pensione  si  acquista  al  compimento  del  decimo  anno di servizio
effettivo.
  Il  personale  cui  non  spetti  la  pensione  ai  sensi  dei commi
precedenti  ha  diritto ad una indennita' per una volta tanto purche'
abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.