Art. 220. (Base pensionabile) Per determinare la misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni si considera, quale base pensionabile, l'ultimo stipendio integralmente percepito, aumentato degli assegni personali pensionabili nonche', ove spettanti, delle competenze accessorie sottoposte alla ritenuta ordinaria prevista nell'art. 211, calcolate con i criteri del successivo art. 221. Degli assegni personali di cui al comma precedente non concorre a determinare la misura della base pensionabile il "compenso combattenti". Detto compenso e' liquidato in valore capitale, da determinare moltiplicando per quindici l'importo annuo del compenso stesso per le cessazioni dal servizio decorrenti dal 1 luglio 1973 e per dieci nei casi di cessazione dal servizio anteriori a tale data.