Art. 221.
                (Calcolo delle competenze accessorie)

  Le  competenze  accessorie sono commisurate alla decima parte dello
stipendio,  maggiorato  degli  eventuali assegni pensionabili, goduto
dal   dipendente   al   momento   in  cui  e'  venuta  a  cessare  la
corresponsione  in  suo favore delle competenze stesse. Qualora siano
intervenute  modifiche  nella misura del trattamento di attivita', si
considerano   i   corrispondenti  stipendi  ed  assegni  pensionabili
risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data della
cessazione dal servizio.
  Il predetto decimo va attribuito:
    a)  per  intero,  se  il  servizio  per il quale il dipendente ha
percepito  le  competenze  accessorie,  maggiorato  degli  aumenti di
valutazione  di  cui all'art. 217, primo comma, ha durata uguale a 37
anni ovvero a quella del servizio utile per la pensione;
    b)   per   una  quota  proporzionale  alla  durata  del  servizio
valutabile  per le predette competenze ed a quella del servizio utile
ai fini di pensione, negli altri casi.
  Ai   predetti   fini   gli   anni   di   servizio  utile  oltre  il
trentasettesimo si trascurano.