Art. 222.
                  (Misura del trattamento normale)

  La  pensione spettante con dieci anni di servizio effettivo e' pari
al  26  per  cento  della  base  pensionabile.  Detta  percentuale e'
aumentata  di  2  per  ogni  ulteriore  anno di servizio utile fino a
raggiungere il massimo dell'80 per cento.
  La  pensione  spettante  al  personale  di  cui all'art. 219, primo
comma,  e'  calcolata  con  la  percentuale  della  base pensionabile
corrispondente  all'anzianita'  di servizio utile maturata, se questa
non  e'  inferiore  a  quella  assunta  a  limite  di servizio per il
collocamento  a  riposo  d'ufficio  nel  quadro  9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 1970, n. 1077; negli altri
casi,  la  pensione  e'  liquidata  su un'anzianita' pari al predetto
limite  ed  e'  sottoposta alla ritenuta del 6 per cento a favore del
Fondo  pensioni  per  il tempo corrispondente alla differenza tra gli
anni   computati   nella   liquidazione   della   pensione  e  quelli
complessivamente maturati dal dipendente.
  La  disposizione del comma precedente, con la sola sostituzione del
limite di servizio in essa richiamato con quello di 15 anni stabilito
dall'art.  219,  secondo  comma,  si  applica anche nei confronti del
personale  che  sia  gia'  titolare  di  pensione ordinaria diretta a
carico dello Stato o del Fondo pensioni.
  L'indennita'  per  una  volta  tanto e' pari ad un dodicesimo della
base pensionabile per ogni anno di servizio utile.